Legislazione
Testi fondamentali
> Legge 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
> Decreto Legislativo n. 274/2000
> Articolo 639 del Codice Penale
Cronologia dei Disegni di Legge in materia di deturpamento e imbrattamento
DDL 2809 del 30 maggio 2002
Iniziativa del deputato Aracu
La prima proposta di legge sul fenomeno del graffitismo è del deputato Aracu che propone la modifica dell’art.639 c.p. nel seguente modo:
Reclusione fino a 3 mesi.
Multa da € 200 a € 500.
Obbligo di sostenere le spese di ripristino e ripulitura.
Procedura d’ufficio per tutte le cose mobili (prima era solo per le cose d’interesse storico o artistico: in tal caso la multa è di €2000.
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DDL 1607 del 16 luglio 2002
Iniziativa del senatore Pessina
Espone con dati precisi l’entità del fenomeno del “graffitismo” dandone una definizione all’art.1.
Afferma che le diverse città italiane sono risultate inidonee.
Propone come obiettivo di bilanciare i 2 opposti interessi del fenomeno:
a interesse della collettività
Tutela dei propri beni da indebiti deturpamenti
A tal proposito si propone la modifica dell’art.639 cp nel seguente modo:
Multa fino a € 3000.
Se il fatto è commesso su cose mobili o immobili d’intersse storico o artistico ovunque siano ubicate si prevede
- la pena della reclusione fino a 1 anno;
- multa fino a € 10.000.
Procedibilità d’ufficio.
b. interesse dei singoli writers
Previsione di appositi spazi riservati in modo da poter essere liberi di esprimere il proprio talento creativo senza intercorrere in sanzioni.
L’onere dell’attuazione di tale proposta è a carico del bilancio delle regioni.
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DDL 1639 del 24 luglio 2002
Iniziativa del senatore De Corato
L’attuale art.639cp prevede una forma lieve d’ipotesi criminosa rispetto a quella prevista dall’art. 635cp.
Si propongono nuove sanzioni:
Reclusione fino a 3 mesi.
Sanzione da €200 a € 50.
Adempimento da parte del reo dell’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi.
Multa fino a €2000 per i danni provocati a cose d’interesse storico o artistico.
Procedura d’ufficio.
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DDL 3753 del 6 marzo 2003
Iniziativa del deputato Milanese
Tale proposta di legge si rifà al ddl 1607 del senatore Pessina.
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DDL 2851 del 18 marzo 2004
Iniziativa del senatore Valditara
Propone la modifica dell’art.639 cp in senso maggiormente repressivo relativamente alle pene e alle sanzioni:
Multa da €500 a €1000
Pena della reclusione da 1 a 3 anni o multa da €2000 a €10000
Aggiunge l’art. 639-ter che prevede:
Il divieto per i commercianti di vendere ai minori bombolette spray contenenti colori, vernici biodegrabili o inchiostri.
Ritiro della licenza d’esercizio ai commercianti di bombolette spray.
Se il reato è commesso da minori colti in flagranza i genitori sono multati con una sanzione da €5000 a €10000 direttamente pignorabile dallo stipendio.
Reclusione da 6 mesi a un 1 anno e sanzione da €3000 a €5000 per chiunque detiene bombolette spray in luoghi pubblici o aperti al pubblico e senza giustificato motivo.
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DDL 2932 del 17 giugno 2004
Iniziativa del senatore Asciutti
Il problema delle scritte e dei graffiti vandalici è un problema
a. per il decoro urbano
Attenendo alla disciplina urbanistica è al governo del territorio che è riservata la legislazione dello Stato.
b. per la conservazione del patrimonio culturale
Il vandalismo grafico mette a repentaglio l’integrità di beni d’interesse storico o artistico.
Nell’attuale sistema sanzionatorio è del tutto assente una previsione di natura ripristinatoria e risarcitoria analoga a quella che invece esiste per la fattispecie del danneggiamento dei beni culturali.
La proposta di legge prevede l’intervento su 2 fronti:
figura autonoma di reato alla fattispecie del deturpamento e imbrattamento di bene culturale con descrizione più completa del contenuto della condotta sanzionata e proporzionando la misura della pena comminata.
Specifica sanzione amministrativa per la medesima condotta illecita mutuandone la disciplina dal danneggiamento.
La novità: possibilità d’intervenire in via d’urgenza per la riparazione delle superfici deturpate (in deroga alla legge 241/1990).
S’introduce una figura autonoma di reato anche per il caso in cui il deturpamento o l’imbrattamento ha come oggetto edifici demaniali differenziando la pena dalla più grave condotta avente ad oggetto i beni d’interesse storico artistico.
La sanzione è solo pecuniaria (=art. 639 1°comma) per il reato base, ma è prevista la procedibilità d’ufficio.
La competenza all’esercizio della potestà amministrative sanzionatorie è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Infine il progetto di legge aggiunge che occorre oltre l’azione repressiva una campagna di sensibilizzazione educativa per eliminare quelle forme d’indulgenza possibilista e d’incoraggiamento permissivo che provengono da alcuni settori della società e da alcune tendenze della critica d’arte contemporanea.
E’ prevista la reclusione fino a 18 mesi e una multa fino a €5000 in caso si tratti di edifici monumentali e demaniali.
Anche in questo ddl è prevista la procedura d’ufficio.
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DDL 607 del 12 giugno 2006
Iniziativa del senatore Asciutti
Propone la sostituzione del II comma dell’articolo 639 cp che prevede:
“fuori dai casi previsti dal I comma, chiunque deturpa o imbratta
superfici murarie di edifici e compendi monumentali (…) di proprietà altrui e d’interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate.
immobili ricompresi all’interno di centri storici.
edifici demaniali anche se non rivestono interesse storico o artistico”
La pena prevista è la reclusione fino a 18 mesi e una multa fino €5000.
La procedibilità è d’ufficio.
Oltre alle pene comminate il Ministero per i beni e le attività culturali ordina al responsabile del deturpamento o imbrattamento l’esecuzione a sue spese degli interventi di riparazione necessari, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero.
Se il ripristino non è possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari alla diminuzione di valore subita dalla cosa deturpata o imbrattata.
ddl 1607 del 16 luglo 2002 Pessina
ddl 607 del 12 giugno 2006 Asciutti
ddl2851 del 18 marzo 2004 Valditara
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