Modifiche all’articolo 639 del codice penale emendato dal pacchetto sicurezza

La legge n.94 del 2009 ha emendato l’articolo 639 del codice penale:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art.635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a €103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblico o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di intereresse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

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