GRAFFITI , STREET ART E DIRITTO D’AUTORE

ARTICOLO DA RIVISTA

Ancora una dozzina di anni fa il dibattito italiano su graffiti e Street art (lasciamo ai critici ed agli storici dell’arte ogni più opportuna distinzione e qualificazione terminologica) era dai più limitato al diritto penale. Qualcuno cominciava a fare riferimento all’esperienza americana mostrando come molti sprayer erano diventati organici al sistema dell’arte, presenti nelle gallerie, oggetto di valutazione economica e di considerazione da parte di critici e curatori. Ora che diamo per scontata questa considerazione, il dibattito si allarga anche ad altre tematiche connesse e fondamentali in arte contemporanea: per tutto ciò che possiamo ritenere comunque come “arte”, quale possibile conservazione e quale diritto d’autore per un’opera illegale come il pezzo di Street art non autorizzato? A New York la Landmarks Preservation Commission ha espressamente approvato che nel restauro delle facciate dello storico Germania Bank Building all’angolo tra Bowery e Spring, rilevato nel 2015 per 55 milioni di dollari, venissero mantenuti tutti i graffiti illegali apposti nei decenni. Nella stessa città in un edificio al 151 di Wooster Street in corso di ristrutturazione nel 2007 è stato scoperto un muro con pezzi di Keith Hearing, Fab Five Freddy, Futura 2000, Ramellzee, Basquiat, etc. Una vera “hall of fame”. I graffiti sono stati rimossi dalla parete che sarebbe stata in ogni caso abbattuta e sono stati montati su pannelli. Non hanno avuto questo destino le realizzazioni presenti nel celebre ex complesso industriale denominato “5 Pointz” nel Queens, mecca dei graffiti liberi per anni: il luogo è stato prima imbiancato e poi abbattuto nel 2014 per fare spazio a nuove costruzioni. Come si rapportano i graffiti e la Street art la nostra legge 633/1941 sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 ). Ma, a prescindere dai relativi profili penali, come rapportarsi col diritto d’autore quando abbiamo a che fare con un’opera illegale, che è stata realizzata su un supporto altrui, non autorizzata né tantomeno richiesta? Se in linea teorica la legge sul diritto d’autore non fa distinzione, cosa può concretamente trovare applicazione in questi casi? Principio fondamentale è che da una situazione d’illegalità tendenzialmente non possono sorgere diritti soggettivi del singolo, con particolare riferimento a diritti di natura patrimoniale. Su art non risultano allo stato specifici precedenti in giurisprudenza, sia in Italia che in Francia. In Germania il problema si pone in maniera differente stante la c.d. “libertà di panorama” relativa a un libero utilizzo (a livello di riproducibilità) di ciò che si trova in spazi aperti e pubblici. Negli USA, dove vige la diversa disciplina del copyright ci sono stati casi di contrapposizioni, sostanzialmente stragiudiziali, tra writers e utilizzatori economici di loro creazioni, soprattutto per spot pubblicitari, produzioni cinematografiche, ecc. Tornando all’Italia, cosa si può concretamente applicare a livello di diritto morale d’autore laddove l’art. 20 della citata legge espressamente statuisce che “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”? Si ritiene senz’altro invocabile, per l’autore dell’opera c.d. “illegale”, il diritto di rivendicarne la paternità e di esserne posto in relazione. Ciò anche se l’artista ha usato uno pseudonimo, un nome d’arte, una sigla o un segno convenzionale, purché gli stessi siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. In ogni caso, l’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi. E per il resto? Si tratta di un’arte effimera? Nonostante qualcuno lo affermi, né il supporto utilizzato (tendenzialmente un muro) né i materiali (di solito vernice) paiono effimeri: potrebbe nel tempo scolorire, ma tendenzialmente l’opera può durare anche un secolo. Neppure risulta scontata la volontà degli artisti di limitare nel tempo la vita dell’opera. Semmai, al contrario, c’è solo l’accettazione del rischio di non vederla il giorno dopo per legittima volontà del proprietario del supporto – ad esempio – di coprirla. In un momento in cui ci interroghiamo su cosa conservare e trasmettere ai posteri dell’arte a cavallo tra il 20° e il 21° secolo e si promuovono interessanti dibattiti sulla possibilità di conservare anche la testimonianza dell’arte digitale, cosa possiamo dire riguardo ai graffiti ed alla Street art? Nella classifica fatta dall’Huffington Post nel 2014, su segnalazione dei lettori, delle 26 migliori città contenenti opere di Street art nessuna è italiana. Tra le possibilità di testimoniare l’opera, è corretto ricercare quella di conservarla nel modo più “vicino” all’originale? Certo la fotografìa permette di avere il ricordo storico o addirittura l’esame del particolare, ma non ci permette di avere la piena consapevolezza dell’opera, delle tecniche utilizzate, ecc. Negli Stati Uniti si elaborano azioni e protocolli per il restauro dei murales pubblici, che vanno dall’intervento per ripristinare le parti mancanti, al rifacimento, alla stabilizzazione di ciò che è rimasto, al distacco o alla copertura lasciando poi ai posteri di intervenire in futuro magari con materiali e tecniche migliori. E nei muri privati dove il lavoro è stato effettuato illegalmente e la proprietà non è interessata alla conservazione o addirittura i luoghi sono prossimi all’abbattimento o modifica? In tali casi si è visto utilizzare il ricorso al distacco. Alla luce del citato art. 20 della legge sul diritto d’autore è difficilmente ipotizzabile invocare il diritto all’integrità dell’opera non autorizzata né richiesta e realizzata su un supporto altrui. Si ritiene infatti prevalente l’interesse giuridicamente protetto del proprietario del supporto a non considerarla, a distruggerla, a coprirla a lasciarla semplicemente all’incuria del tempo o ad autorizzare anche un intervento conservativo consistente nel distacco del pezzo presente sulla sua proprietà, per permettere ad altri di conservare, studiare e preservare per la comunità ciò che egli stesso potrebbe peraltro legittimamente distruggere. Rimane da indagare l’elemento posto dal diritto morale d’autore consistente nell’eventuale pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’artista. Anche in questo caso nell’Europa Continentale mancano precedenti giurisprudenziali specifici in materia ma, ad esempio, si ritiene di principio non tutelabile giuridicamente il diritto di un’artista di essere correttamente posto in relazione all’illegalità del suo operare, tanto da contrastare, ad esempio, azioni di documentazione e recupero a fini culturali che si concretino in un distacco del pezzo dal muro o in un restauro in loco. Alcuni writers potrebbero vedere favorevolmente la loro presenza all’interno di musei che ne studiano e documentano l’attività e ciò potrebbe essere visto anche come la possibilità di continuare a trasmettere il proprio messaggio. Altri, invece, potrebbero non volersi pronunciare al riguardo o anche dichiararsi contrari e preferire un’idea di mortalità della propria creazione artistica, lasciando che ciò accada per l’azione del tempo o per l’attività altrui, ricadendo però in quest’ultimo caso nel paradosso della situazione di illegalità, in base al quale nella volontà del legittimo proprietario del muro potrebbe esservi anche il voler perpetuare la memoria della realizzazione subita o di permettere ad altri di farlo. In Francia, l’artista Miss Tic chiede sempre il permesso di realizzare opere sui muri altrui ed è regolarmente iscritta all’Adagp (l’equivalente della nostra Siae) che ne gestisce i diritti di utilizzazione economica derivanti dal similare droit d’auteur francese, godendo pienamente anche di tutti gli aspetti del diritto morale d’autore. Sarà sicuramente interessante tornare sull’argomento tra alcuni anni per vedere gli sviluppi giuridici, già in atto anche in Italia, di questa interessante materia.

ARTICOLO DI ANDREA PIZZI DEL 23 FEBBRAIO 2016, FLASH ART

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